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DIRITTI DI CITAZIONE
Il diritto di citazione assume connotazioni diverse a seconda delle legislazioni nazionali.
Italia [modifica]
L'art. 70, Legge 22
aprile 1941 n. 633 (recante norme sulla Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio) dispone che «il riassunto, la
citazione o la riproduzione di brani o di parti d'opera, per scopi di critica,
di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da
tali finalità e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione
economica dell'opera». [1]Con il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 è stata introdotta l'espressione di comunicazione al pubblico, per cui il diritto è esercitabile su ogni mezzo di comunicazione di massa, incluso il web.
Con la nuova formulazione c'è una più netta distinzione tra le ipotesi in cui “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera" viene effettuata per uso di critica o di discussione” e quando avviene per finalità didattiche o scientifiche: se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
L'orientamento giurisprudenziale formatosi in Italia sul vecchio testo dell'art. 70 è stato in genere di restringerne la portata.[2]
In seguito a successive modifiche legislative, è stata fornita tuttavia una diversa interpretazione della normativa attualmente vigente, in particolare con la risposta ad un'interrogazione parlamentare nella quale il senatore Mauro Bulgarelli chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del fair use. Il governo ha risposto[3] che non è necessario intervenire legislativamente in quanto già adesso l'articolo 70 della Legge sul diritto d'autore va interpretato alla stregua fair use statunitense. A parere del Governo il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003,[4] ha reso l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore sostanzialmente equivalente a quanto previsto dalla sezione 107 del copyright act degli Stati Uniti. Sempre secondo il Governo, sono quindi già applicabili i quattro elementi che caratterizzano il fair use:
- finalità e caratteristiche
dell'uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro);
- natura dell'opera tutelata;
- ampiezza ed importanza
della parte utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata;
- effetto anche
potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione.
Per approfondire, vedi la voce Il Comma 1-bis nella legge sul diritto
d'autore italiana.
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Altre restrizioni alla riproduzione libera vigono nella giurisprudenza italiana, come, per esempio, quelle proprie all'assenza di libertà di panorama.
[fonte wikipedia]
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